Nessuno sconto per chi gioca con la nostra terra.

Occhio alla lontra è un’associazione di promozione sociale.

Lo statuto è stato approvato il giorno 4 maggio 2021.

Il giorno 10 maggio 2021 abbiamo provveduto alla registrazione dell’associazione Occhio alla lontra presso l’Ufficio Territoriale di Eboli delle Agenzie delle Entrate.

STATUTO OCCHIO ALLA LONTRA


Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

  1. Ai sensi del Codice civile e dell’art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, è costituita l’associazione denominata “Occhio alla lontra”, di seguito indicata come “Associazione”.
  2. Una volta acquisita l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), la denominazione dell’Associazione cambierà in “Occhio alla lontra APS”, senza che ciò comporti modifiche del presente Statuto.
  3. L’associazione ha sede legale in Contursi Terme (SA), Piazza San Vito n. 3. Il trasferimento della sede all’interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  4. L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associativi:
    c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all’art. 5, c. 1, lett. e), del D. Lgs. 117/2017.
  2. Per perseguire gli scopi menzionati, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    a) opporsi alla realizzazione o alla trasformazione di impianti produttivi suscettibili di minare la biodiversità della nostra terra;
    b) svolgere attività di monitoraggio del territorio e qualsiasi attività o servizio finalizzato alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    c) formulare proposte e promuovere iniziative per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente della Valle del Sele e del Tanagro;
    d) presentare istanze, esposti, mozioni, petizioni, proposte e disegni di legge, referendum e quant’altro possa essere necessario per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo;
    e) organizzare conferenze, manifestazioni, convegni, assemblee pubbliche, incontri corsi e seminari informativi, anche in collaborazione con il mondo scolastico e universitario;
    f) promuovere e sostenere attività di studio, ricerca e formazione finalizzate alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio;
    g) svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
  3. L’Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei principi stabiliti dal CTS e dalla normativa vigente. L’individuazione delle attività secondarie e strumentali è demandata al Consiglio direttivo.
  4. L’Associazione può altresì svolgere, nel rispetto dei principi stabiliti dal CTS e dalla normativa vigente, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Soci

  1. Possono aderire all’Associazione i cittadini e le associazioni che, condividendone gli scopi, abbiano manifestato consenso e interesse alla partecipazione alle attività.
  2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.
  3. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
  4. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  5. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che cessano di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci

  1. L’Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti gli associati.
  2. I soci hanno pari diritti e doveri.
  3. Hanno diritto di:
    – eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    – essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    – partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
    – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    – prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
  4.  Le modalità e/o procedure per l’esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.
  5. I soci hanno il dovere di:
    – rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
    – tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
    – svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
    – versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di socio

  1. La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.
  2. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’Associazione, o commette o provoca gravi disordini durante le assemblee, o denigra l’Associazione, i suoi organi sociali o gli associati, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione dell’Assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguate all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo al Collegio dei garanti o all’Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.
  4. La qualifica di socio si perde anche qualora la quota sociale non sia stata pagata nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
  5. Il socio può recedere dall’Associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote sociali pagate dal socio.

Articolo 6 – Organi sociali

  1. Sono organi sociali dell’Associazione:
    – l’Assemblea;
    – il Consiglio direttivo;
    – il Presidente;
    – il Vice Presidente;
    – il Collegio dei garanti;
    – l’Organo di controllo, da costituire obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del terzo settore.
  2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  4. La durata deli organi sociali è di tre anni.
  5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

Articolo 7 – Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
  2. Delibera su tutte le attività dell’Associazione, in particolare:
    – nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
    – nomina e revoca il Collegio dei garanti;
    – quando previsti, nomina e revoca l’Organo di controllo e l’Organo di revisione;
    – approva il bilancio;
    – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    – delibera sull’esclusione degli associati;
    – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    – delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  3. I soci possono intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta contenente l’indicazione del delegante e del delegato. Ciascun socio ha diritto a un voto e può ricevere una sola delega.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Può essere, inoltre, convocata:
    a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
    b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
    c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.
  6. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.
  7. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente data e ora della prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca presso la sede sociale e da inviare, in modalità elettronica, a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione.
  8. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  9. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  10. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto; per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene sempre a scrutinio segreto. Le delibere assembleari vengono esposte nella bacheca presso la sede sociale nei 15 giorni successivi.
  11. Per le deliberazioni relative alla modifica dell’Atto costitutivo o dello Statuto occorre l’Assemblea straordinaria con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  12. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Articolo 8 – Consiglio direttivo

  1.  Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. È formato da sette componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
  3. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, in giorno prestabilito senza ulteriore avviso, e straordinariamente qualora ne facciano richiesta almeno due consiglieri o su convocazione del Presidente.
  4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  6. Il Consigliere che ingiustificatamente non partecipi a tre riunioni consecutive, decade; decade in ogni caso il Consigliere che sia assente dai lavori del Consiglio Direttivo per sei mesi consecutivi.
  7. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio primo escluso dall’elezione del Consiglio, o in mancanza da altro socio cooptato dal Consiglio medesimo; la nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea convocata entro 1 mese. Il Consiglio decade qualora venga meno la maggioranza del Consiglio medesimo; in tal caso il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo entro 20 giorni.
  8. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, spetta al Consiglio direttivo:
    – eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    – eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
    – formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    – individuare le attività secondarie e strumentali di cui all’art. 2, comma 3;
    – deliberare ammontare e termini di pagamento della quota sociale;
    – predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
    – predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    – deliberare l’ammissione degli associati;
    – deliberare le azioni disciplinari;
    – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    – curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
  9. Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti un segretario che coadiuvi il Presidente nella gestione amministrativa dell’Associazione e può attribuire a suoi componenti altre specifiche funzioni per lo svolgimento delle attività associative.
  10. Il Consiglio direttivo può avvalersi dell’attività di gruppi di lavoro territoriali costituiti garantendo la rappresentanza di tutte le comunità di residenza degli iscritti.

Articolo 9 – Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. È eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.
  3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.
  6. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.

Articolo 10 – Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella gestione dell’Associazione e lo sostituisce, assumendone le mansioni, in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 11 – Il Collegio dei garanti

  1. Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
  2. Il Collegio è composto da tre membri eletti dalla prima assemblea utile.
  3. I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma possono ricevere un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.
  4. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Articolo 12 – Organo di controllo

  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, commi 2 – 3 – del CTS.
  2. I componenti dell’Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. Il numero dei componenti verrà determinato dall’assemblea convocata per la sua nomina.
  4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001, n. 213, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. La carica di membro dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Articolo 13 – Organo di revisione

  1. Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del CTS, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Articolo 14 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 16 – Risorse economiche

  1. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
  2. Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 17 – Bilancio di esercizio

  1. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 18 – Bilancio sociale e informativa sociale

  1. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.
  2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad un milione di euro l’anno, l’Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Articolo 19 – Libri sociali

  1.  L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
    – libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
    – registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
    – libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
    – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
    – il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  2.  I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 20 – Volontari

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
  7. L’Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.
  8. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 21 – Lavoratori

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o quanto deliberato dall’Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italiana Sociale.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

Articolo 23 – Rinvio

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell’ordinamento giuridico, purché compatibili.